ILLECITO: con questo
termine si indica qualunque condotta contraria alla legge. A seconda
della tipologia delle norme di legge che vengono violate si distinguono
tre categorie di illecito: illecito civile, illecito penale, illecito
amministrativo.
ILLECITO AMMINISTRATIVO: l'illecito
amministrativo nasce in italia con la depenalizzazione di illeciti
penali minori (contravvenzioni) ed è punito generalmente con una
sanzione pecuniara amministativa. Può ovviamente comportare anche
responsabilità a livello civile.
ILLECITO CIVILE: l'illecito
civile ha come norma base l'art. 2043 cc. che sancisce il principio che
chiunque con colpa o dolo causi ad altri un danno è obbligato a
risarcirlo.
ILLECITO PENALE: l'illecito penale, che viene comunemente chiamato reato,
si divide in due grandi categorie: delitti (le violazioni più gravi
delle norme) e contravvezioni (violanzioni di minore gravità). Le due
categorie si distinguono per le pene previste ceh sono nel primo caso:
l'ergastolo, la reclusione e la multa; nel secondo caso: arresto e
ammenda (cfr. art. 17 cp) in base al tipo di pena cambiano anche i
tempi di prescrizione.
IMPUTATO: colui che è sottoposto a processo a partire dal rinvio a giudizio.
INDAGATO: colui che è sottoposto a indagini.
INDIZIO: è una
circostanza o un fatto che permette di desumerne un altro. Gli indizi
possono essere utilizzati nel motivare una sentenza solo se sono gravi
precisi e concordanti (art. 192 cpp). Per fare un esempio chiaro se
viene dimostrato che Tizio è entrato in casa di Caio alle 21.00;
alle 21.01 si è sentito uno sparo e il grido di Caio; alle 21.02
Tizio è uscito di corsa dalla casa di Caio con una pistola
fumante in mano... allora il giudice potrà dire che esistono
indizi gravi, precisi e concordanti che permettono la condanna di Tizio
per l'omicidio di caio.
INDULTO: è
una causa di estizione della pena, ciò significa che il reato
rimane, ma viene "eliminata" la pena. Questo fa sì che se una
persona ha commesso un reato venga comunque processata, ma poi non si
applichi la pena perchè "eliminata" dall'indulto.
INFORMAZIONE DI
GARANZIA: è il provvedimento con cui il sostituto
procuratore porta a conoscenza di un soggetto che sta per compiere un
atto in cui è necessaria la presenza di un difensore della stessa (Cfr. Art.
369 cpp).