LEGGE: Viene approvata dal parlamento con il voto favorervole di entrabe le camere.
LEGGE COSTITUZIONALE: è una
legge che modifica la costituzione ed ha un percorso parlamentare
particolare, infatti, deve essere approvata per due volte da ciscuna
camera a un itervallo di tempo di almeno tre mesi. Va approvata
entrambe le volte a maggioranza assoluta.
LEGGE DELEGA: è una normale legge in
cui però si dà la delega al governo per legiferare su una
determinata materia. La delega deve avere un termine e indicare i
principi a cui deve attenersi il governo nel regolamentare la mataria
oggetto di delega. Solitamente indica anche il procedimento particolare
con cui il gorverno dovrà emanare i decreti legislativi.
Può prevedere ad esempio che prima dell'emanazione venga sentita
la commissione parlamentere competente.
LODO: è
la decisione del Collegio Arbitrale ed ha validità di sentenza,
ma per essere esecutivo deve essere depositato presso la cancelleria
del tribunale che emette un decreto con cui lo dichiara esecutivo (art.
820 e ss. cpc). Il temine lodo viene spesso utilizzato a livello
giornalistico per indicare un disegno di legge.