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LEGGE:
Viene approvata dal parlamento con il voto favorervole di entrabe le camere.

LEGGE COSTITUZIONALE: è una legge che modifica la costituzione ed ha un percorso parlamentare particolare, infatti, deve essere approvata per due volte da ciscuna camera a un itervallo di tempo di almeno tre mesi. Va approvata entrambe le volte a maggioranza assoluta.

LEGGE DELEGA:
è una normale legge in cui però si dà la delega al governo per legiferare su una determinata materia. La delega deve avere un termine e indicare i principi a cui deve attenersi il governo nel regolamentare la mataria oggetto di delega. Solitamente indica anche il procedimento particolare con cui il gorverno dovrà emanare i decreti legislativi. Può prevedere ad esempio che prima dell'emanazione venga sentita la commissione parlamentere competente.

LODO: è la decisione del Collegio Arbitrale ed ha validità di sentenza, ma per essere esecutivo deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale che emette un decreto con cui lo dichiara esecutivo (art. 820 e ss. cpc). Il temine lodo viene spesso utilizzato a livello giornalistico per indicare un disegno di legge.