REATO: Vedi Illecito penale
REFERENDUM ABROGATIVO: E' una forma di
democrazia diretta prevista dalla costituzione all'art. 75. Per fare
richiesta di indizione di un referendum devono essere raccolte 500.000
firme o devono farne richiesta 5 consigli regionali. L'abrogazione
richiesta può essere totale o parziale. Non sono ammessi
referendum su leggi di bilancio (il motivo è ovvio...chi non
abrogherebbe il pagamento delle tasse?), di amnistia e indulto e di
autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali (qui il motivo
è che se il governo si impegna in un certo senso si vuole
evitare che venga sconfessato dall'elettorato). Il referendum è
validamente svolto se partecipa al voto la metà più uno
degli aventi diritto (è il cosiddetto quorum che è stato
posto con la seguente idea: se il parlamento [che rappresenta l'intera
nazione] ha votato una legge vuol dire che c'era un accordo di massima
quindi questo accordo può essere "annullato" solo se una buona
parte del paese è interessata). Il quesito referendario viene
valutato, prima dell'indizione del referendum, dalla corte
costituzionale che può annularli se ottengono effetti contrari
alla costituzione.
REFERENDUM COSTITUZIONALE: il referendum costituzionale è
previsto dall'art. 138 della costituzione. E' solo eventuale
perchè sio svolge solo se la legge costituzionale è stata
approvata con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti di
ciascuna camera e se, entro tre mesi dalla sua approvazione ne fanno
richiesta: un quinto dei membri di una camera, 500.000 mila elettori o
5 consigli regionali. Per questo tipo di referendum non è
previsto un quorum di validità.